Non si era presentata alla prova orale

San Giuseppe Jato, riammessa al concorso dopo ricorso al Tar

Una donna di San Giuseppe Jato riammessa al concorso per funzionari della professionalità del servizio sociale, indetto lo scorso anno e da assegnare al dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. Il Tar del Lazio, a cui la candidata ha fatto ricorso, ha accolto il suo ricorso. La candidata era stata esclusa per l’impossibilità a presentarsi il giorno della prova orale a causa di un malore.

Tutto inizia nel gennaio del 2023 con l’indizione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per varie figure professionali. R.S., originaria di San Giuseppe Jato, essendo in possesso dei requisiti di partecipazione previsti per il profilo di funzionario della professionalità del servizio sociale inoltrava la propria domanda di partecipazione. All’esito di tale procedura la donna figurava tra i candidati che avevano superato la prima prova scritta e veniva ammessa alla seconda prova orale. Tuttavia, successivamente alla pubblicazione del calendario delle prove orali, R.S. accusava un grave malore che l’avrebbe costretta a non potersi presentare per l’espletamento della propria prova orale, fissata per la data del 14 maggio scorso.

Pertanto la stessa candidata, con apposita istanza, domandava alla commissione d’esame il differimento della propria prova orale sino all’ultimo giorno utile fissato per espletamento delle prove orali degli altri candidati, ovvero il 19 giugno. Ciononostante, la commissione di concorso respingeva l’istanza di differimento della prova orale in ragione di alcune disposizioni del bando secondo cui “l’assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell’ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporta l’esclusione dal concorso”.

Per questo, a fronte di tale diniego, la candidata con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza impugnava davanti al Tar Lazio il provvedimento di rigetto. I difensori rilevavano come l’evento che aveva impedito alla candidata di presentarsi per la data fissata per lo svolgimento della prova orale doveva ritenersi una causa di forza maggiore, non dipendente dalla volontà della ricorrente e, per questo, non avrebbe potuto considerarsi prevedibile o evitabile con un’ordinaria diligenza.

In particolare, gli avvocati Rubino e Valenza rilevavano anche come, a differenza della prova scritta, che deve essere espletata da tutti i candidati congiuntamente e contestualmente al fine di garantire la par condicio tra i concorrenti, la prova orale  deve essere espletata necessariamente da un candidato alla volta, senza alcuna contestualità; dunque, le peculiari modalità di espletamento di tale prova non avrebbero potuto in alcun modo determinare alcun vantaggio per la ricorrente, né avrebbero inciso sull’imparzialità del concorso.

Considerata la sussistenza di un “pregiudizio grave ed irreparabile”, i legali domandavano al presidente del Tar del Lazio la concessione di una misura cautelare monocratica che portasse alla sospensione del provvedimento impugnato e l’ammissione della candidata ad espletare, con riserva, la prova orale in una delle date previste entro la conclusione della procedura. Con decreto del 28 maggio, il presidente del Tar Lazio accoglieva l’istanza, disponendo la partecipazione con riserva alle prove orali entro una data già calendarizzata.

A seguito della discussione tenutasi all’udienza camerale del 18 giugno, con sentenza pubblicata il 3 luglio, condividendo pienamente le argomentazioni difensive il tribunale amministrativo ha accolto integralmente il ricorso proposto, condannando anche le amministrazioni al pagamento delle spese giudiziali. In particolare, il Tar ha preliminarmente chiarito che con riguardo alla prova orale non sussistono quelle esigenze di svolgimento simultaneo da parte di tutti i candidati che caratterizzano, invece, la prova scritta e, conseguentemente, ha annullato la clausola del bando impugnata, che impediva ai candidati di poter ottenere il differimento della prova orale, nel caso in cui fossero sussistite documentate ragioni che ne impediscano l’espletamento.

Come affermato dagli avvocati Rubino e Valenza, il Tar ha ritenuto “manifestatamente irragionevole, oltre che lesiva del principio di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 della Costituzione, nonché del principio di buon andamento  dell’azione amministrativa  ex art. 97 Costituzione la detta clausola del bando”. Per questo, per l’effetto della sentenza, è stata confermata l’ammissione della ricorrente alla prova orale, precedentemente disposta con il decreto presidenziale ed è stata rimossa ogni eventuale riserva dalla graduatoria definitiva.